venerdì 17 agosto 2012

Agenzia delle entrate: chiarimenti sugli impianti fotovoltaici e gli immobili

La circolare del 22 giugno diffusa dalla direzione centrale dell’agenzia del territorio agli uffici periferici illustra alcuni casi inerenti il mondo del fotovoltaico.
Filosofia Total Energy++: installazione impianto fotovoltaico SolarME36
Ruralità degli immobili adibiti al fotovoltaico Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati su immobili, per definire la ruralità degli stessi occorre considerare:
  • L’esistenza dell’azienda agricola o che l’impianto sia realizzato su terreni e beni strumentali che congiuntamente siano connessi all’attività agricola;
  • L’energia sia prodotta dall’imprenditore nell’ambito dell’azienda agricola;
  • L’impianto fotovoltaico è ubicato nello stesso comune ove è ubicato il terreno agricolo, o in comuni limitrofi;
  • Sia soddisfatto almeno uno dei requisiti oggettivi elencati nel paragrafo 4 della circolare n. 32/2009 dell’agenzia delle entrate.
Agli immobili che soddisfano i requisiti di cui sopra sarà assegnata la categoria “D/10 fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”.
Esclusione dall’obbligo di dichiarazione in Catasto -  Non occorre l’iscrizione in catasto qualora sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
  • Potenza nominale dell’impianto inferiore ai 3 Kw;
  • La potenza nominale dell’impianto non è superiore a tre volte il numero degli immobili le cui parti comuni sono servite dall’impianto ( sia che l’impianto sia installato al suolo o integrato in edifici);
  • Se l’impianto è installato al suolo il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento o dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore ai 150 metri quadri.
Centrali elettriche a pannelli solari – gli immobili ospitanti centrali elettriche devono essere accatastati come “D/1 – opifici” ed i pannelli devono essere considerati per determinare la rendita catastale.
Installazioni fotovoltaiche integrate - In questi casi non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome sia per installazioni integrate che parzialmente integrate. Occorrerà però effettuare una dichiarazione di rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato se questo ne ridetermina il valore in una percentuale superiore di almeno il 15 %. (Per maggiori informazioni consigliamo di prendere visione anche di http://www.zerotasse.it/index.php/tutte-le-guide-di-zerotasse/24-guide-economia-sostenibile
Individuazione distinta – Qualora per esigenze civilistiche nasca la necessità di individuare separatamente l’immobile dall’impianto fotovoltaico occorre preliminarmente frazionare il fabbricato individuando le porzioni che costituiscono l’unità. Successivamente va presentata la dichiarazione per l’accatastamento ( in D/1 o D/10 se vi sono i requisiti).
Si ringrazia il sito zerotasse.it per la consulenza fiscale.

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