Impianto 3 kwp, Casamicciola: SolarME lavorare in sicurezza |
Il D.L.G.S 9 aprile 2088 N 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integra e allarga le precedenti diposizioni in materia e definisce con delle normative precise i requisiti dei lavoratori in quota.
Dal D.Lgs.81/2008 Articolo 107 Definizioni:
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Quindi una vasta platea di persone e professioni che vanno dai lattonieri, agli edili, ai coperturisti, ecc..operatore in quota
In pratica, chiunque operi su una scala o superficie di appoggio oltre i due metri da terra è considerato un lavoratore in quota.
Tutti questi operatori sono tenuti dal sopracitato DLGS a una formazione specifica di vari livelli e un costante aggiornamento.
Quindi non chiunque può eseguire operazioni di manutenzione in questi ambienti di lavoro.Chi lo fa senza averne i requisiti và incontro a sanzioni amministrative e penali.
In calce il decreto unico sulla sicurezza del lavoro: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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